Le missive consigliate che contengono semplici richieste di pagamento non interrompono la prescrizione. Con l’ordinanza 25226/2023 depositata il 24 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento emessa dall’amministrazione per il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione per aver ricevuto indebitamente aiuti comunitari nel settore ovino-caprino, notificata più di cinque anni dopo l’infrazione.
La Corte d’appello di Messina sbaglia a ritenere che le raccomandate di sollecito di pagamento abbiano l’effetto di interrompere la prescrizione. Solo gli atti legali previsti per l’accertamento della violazione e per l’applicazione e la riscossione della sanzione hanno il compito di far valere il diritto dell’amministrazione a riscuotere la multa, poiché costituiscono l’esercizio dell’azione sanzionatoria.
Di conseguenza, tutti gli atti che possono manifestare una simile intenzione in modo atipico sono irrilevanti. Infatti, in un contesto in cui la disciplina generale delle sanzioni amministrative è modellata in molti aspetti sulla disciplina generale delle sanzioni penali, il richiamo alla disciplina dell’interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile – che consente un’interruzione illimitata nel tempo – ha il significato di escludere la disciplina penale, prendendo come modello la regolamentazione del diritto civile.
Tuttavia, la sanzione amministrativa viene imposta a seguito di una procedura amministrativa prevista dalla legge 689/81, che serve a verificare l’effettiva commissione dell’illecito e a determinare l’entità della sanzione amministrativa, portandola a conoscenza dell’interessato.
La Corte di Cassazione ha ricordato che ogni atto previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’applicazione della sanzione ha il compito di far valere il diritto dell’amministrazione a riscuotere la multa ed è quindi in grado di mettere in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 del Codice Civile e di interrompere la prescrizione. Tuttavia, ciò avviene solo se e quando l’atto viene notificato o comunque portato a conoscenza del soggetto sanzionato attraverso il ruolo, mentre le lettere raccomandate contenenti semplici solleciti di pagamento non possono avere tale effetto.
La Corte Suprema ha quindi annullato la sentenza impugnata con l’effetto di dichiarare estinta l’obbligazione di pagare la somma dovuta.
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