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Cassazione: giusto licenziare il dipendente che insiste sempre con le colleghe

La giusta causa per i continui approcci e inviti inopportuni è supportata dal fatto che il dipendente ha dimostrato anche un profondo disinteresse per il turbamento e il disagio causato alle colleghe con la sua condotta.

In particolare, pesa la mancanza di rispetto dell’uomo verso le vittime delle sue “attenzioni”, ripetute e indesiderate, che mettono a disagio e disturbano le destinatarie. Le condotte inappropriate sono lesive della dignità e della sicurezza delle interessate, oltre ad essere contrarie al decoro e alla correttezza da mantenere nei rapporti di lavoro.

Il lavoratore ha contestato il licenziamento disciplinare davanti alla Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 439 del 04.03.2020), a causa dei continui e indesiderati approcci e inviti rivolti a due sue colleghe, mediante la persistente trasmissione di messaggi attraverso il sistema di comunicazione aziendale interno e SMS.

Prima del licenziamento, la società ha emesso una diffida al dipendente, rimasta inadempiuta, per garantire la tranquillità e la sicurezza delle lavoratrici. L’atto aziendale non esaurisce il potere discrezionale del datore, come confermato dall’ordinanza 31790/2023 della sezione lavoro della Cassazione, pubblicata il 15 novembre 2023.

Il licenziamento disciplinare del bancario, che ha molestato due colleghe, diventa definitivo. Le testimonianze delle colleghe sono decisive in tribunale, dimostrando fastidio e talvolta paura per le avances dell’uomo, portandole a denunciarlo ai superiori.

La banca è costretta a emettere un’articolata diffida scritta al dipendente

Secondo la Cassazione, la condotta dell’interessato costituisce una violazione delle disposizioni aziendali, e il datore agisce per adempiere agli obblighi di garanzia e protezione della salute e sicurezza delle dipendenti.

La sequenza di eventi rispetta la legge: la diffida è un esercizio del potere direttivo, ma l’inadempimento scatena il procedimento disciplinare per i fatti lesivi e l’utilizzo improprio dei mezzi di comunicazione aziendale.

La contestazione include legittimamente la recidiva per una precedente sanzione di diversa natura, e la giusta causa di licenziamento è concretizzata anche con fattori esterni relativi alla coscienza generale.

Mohana Deva

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