La Cassazione ha stabilito che è legittimo il recesso del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che rifiutano di fare gli straordinari, causando disagi all’organizzazione dell’impresa. Il lavoratore deve provare che l’azienda abbia superato la quota esente di extratime, altrimenti il recesso è giustificato. L’inadempimento risulta grave perché il dipendente non ha “spirito di collaborazione” e “non si cura degli interessi” dell’impresa.
Il recesso va qualificato come giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa, quindi spetta al dipendente il preavviso. Il metalmeccanico espulso ottiene solo due stipendi e mezzo per il mancato preavviso. È compito delle parti sociali regolamentare il ricorso al lavoro straordinario. Il datore può chiedere ai dipendenti la prestazione extra senza avvisare i sindacati nei limiti di due ore al giorno e otto la settimana, con preavviso di almeno ventiquattro ore.
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